Si parte dal 4 maggio 2020, giorno in cui potranno riprendere a lavorare le imprese della manifattura e l’edilizia, nonché il commercio all’ingrosso ad esse collegato. Potranno riaprire anche le imprese della ristorazione, ma solo con servizio da asporto (i clienti entreranno uno alla volta, senza creare assembramenti all’esterno del locale) o proseguendo con la consegna a domicilio.

Secondo le anticipazioni del Presidente Conte, il 18 maggio sarà la volta del commercio al dettaglio, musei e luoghi culturali, mentre il 1° giugno è la data presunta in cui il settore benessere (estetisti e parrucchieri), bar e ristorazione potranno riaprire le proprie attività.

Ricordiamo che resta la possibilità, per le attività non consentite, di proseguire a lavorare in modalità smart working, ove possibile. Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Nell’ Allegato 1 sono riportate le attività di commercio al dettaglio che possono stare aperte.

Nell’Allegato 2 sono riportate le attività di servizi alla persona consentite.

All’Allegato 3 ci sono le tabelle con tutti i codici ATECO delle attività che dal 4 maggio potranno lavorare.

Nell’Allegato 4  le misure misure igenico-sanitarie da adottare.

Nell’Allegato 5  le misure da adottare per gli esercizi commerciali.

Il DPCM 26/04/2020 ripropone all’Allegato 6  il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”modificato e implementato con ulteriori informazioni per le attività economiche nella gestione della sicurezza dei lavoratori. Viene nuovamente specificato che l’azienda deve agire su alcune direttrici fondamentali:

  1. INFORMAZIONE dei lavoratori, che deve essere adeguata per la tipologia di mansione svolta e il contesto lavorativo particolare in cui si opera.
  2. MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA di lavoratori e fornitori
  3. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
  4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
  5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI, in cui si chiarisce che, fatte salve particolari lavorazioni che richiedano DPI più specifici, è previsto l’utilizzo della mascherina chirurgica da parte dei lavoratori che condividono lo spazio di lavoro.
  6. GESTIONE SPAZI COMUNI (mense, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e snack, ecc)
  7. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO in modo che vengano ridotti il più possibile le interazioni sociali.

All’Allegato 7  viene riportato anche il Protocollo di sicurezza specifico per i cantieri edili, anche in questo caso con modifiche.

Nell’Allegato 8  viene invece riportato il Protocollo di sicurezza per le attività di trasporto.

Nell’ Allegato 9 Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico

Allegato Tecnico – Singole modalità di trasporto

Nell’Allegato 10 i principi per il monitoraggio del rischio sanitario

Ulteriori provvedimenti di interesse per la collettività:

  • Obbligatorio utilizzare mezzi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e in ogni occasione non sia possibile mantenere le distanze di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini sotto i 6 anni e le persone con forme di disabilità incompatibile con l’utilizzo di mascherine. Possono essere utilizzate anche mascherine “di comunità”, monouso o lavabili, in materiale multistrato (art. 3 comma 2)
  • Consentita l’attività fisica all’aperto, ma solo in forma individuale e rispettando le distanze di sicurezza.
  • Consentite le cerimonie funebri, preferibilmente all’aperto, con massimo 15 persone e l’utilizzo di dispositivi di protezione
  • Consentiti gli spostamenti all’interno della regione di appartenenza, per motivi di lavoro, famiglia, salute.
  • Consentite le visite ai familiari, sempre con l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria e senza creare assembramenti.

Altri provvedimenti attesi, che avranno bisogno di ulteriori regolamentazioni per essere attuati:

  • Estensione del bonus per le P.IVA anche al mese di aprile.
  • Estensione bonus Baby sitting.
  • Estensione del periodo in cui godere del Congedo Parentale straordinario Covid-19.
  • Prezzo massimo imposto per le mascherine chirurgiche fissato a 0,50 euro. Le mascherine saranno inoltre esenti IVA.

 

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