Online modello e istruzioni per richiedere il nuovo contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni per tutte le Partite IVA con perdite annue 2020 di almeno il 30% a causa della crisi Covid-19. Con il provvedimento n. 77923 del 23 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate ha infatti approvato il modello, con le relative istruzioni, per la richiesta del beneficio di cui all’art. 1 del D.L. 41/2021.

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Provvedimento – pdf

 

Le domande potranno essere presentate per via telematica a partire dal 30 marzo al 28 maggio. Non sarà un click day, quindi non sarà necessario affrettarsi. Ovviamente, prima di inoltrare la domanda sarà necessario verificare la sussistenza dei requisiti di accesso.

REQUISITI. Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dai soggetti titolari di partita IVA attivata fino alla data del 23 marzo 2021, che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, e che sono residenti o stabiliti in Italia.

Ammessi anche:

  • i professionisti;
  • gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Non possono invece beneficiare del contributo:

  • i soggetti che abbiano cessato la partita IVA prima del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni);
  • i soggetti che hanno avviato l’attività dal 24 marzo 2021. Tale esclusione non opera per l’erede che ha aperto una partita IVA successivamente a tale data;
  • gli enti pubblici;
  • i soggetti che svolgono attività di intermediazione finanziaria;
  • le società di partecipazione.

Occorre poi controllare se si rispettano i due requisiti posti dalla norma ai fini dell’accesso ai contributi:

  1. aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro: valori da tenere in considerazione sono quelli riportati nel modello della dichiarazione dei redditi 2020 (redditi 2019).
  2. l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

Il beneficio spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, a condizione che rispettino il presupposto del limite di ricavi o compensi di 10 milioni di euro.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO. Una volta verificati i requisiti, il calcolo del contributo spettante è dato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’analogo importo dell’anno 2019. Le percentuali previste sono le seguenti:

  • 60%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;
  • 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro;
  • 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro;
  • 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro;
  • 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro.
Il contributo è riconosciuto per un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo massimo del contributo è pari a 150.000 euro.
MODALITÀ DI EROGAZIONEA scelta del beneficiario, il contributo spettante può essere erogato:
  • mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica);
  • mediante riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.
La scelta della modalità di erogazione è irrevocabile, deve riguardare l’intero importo del contributo spettante e deve essere espressa dal beneficiario nell’istanza per la richiesta del contributo.
INVIO DELLA DOMANDA. La domanda di contributo deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate tramite i canali telematici dell’Agenzia o mediante la piattaforma web messa a punto dal partner tecnologico Sogei, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet. L’orario di apertura del canale sarà comunicato dalle Entrate sul proprio sito istituzionale con un’apposita comunicazione.
Il contribuente potrà avvalersi degli intermediari che ha già delegato per il suo Cassetto fiscale o per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche e sarà possibile accedere alla procedura con le credenziali Spid, Cie o Cns oppure Entratel dell’Agenzia. Per ogni domanda, il sistema dell’Agenzia effettuerà delle verifiche e rilascerà delle ricevute al soggetto che ha trasmesso l’istanza.