Le modifiche introdotte dai nuovi provvedimenti.

DL n. 158 del 2020:

Spostamenti:

  • Dal 21 dicembre al 06 gennaio sono vietati gli spostamenti tra Regioni e da/per le province autonome di Trento e Bolzano, anche per raggiungere le seconde case;
  • il 25 e il 26 dicembre e il 1° gennaio sono vietati gli spostamenti tra Comuni;
  • resta il divieto di spostarsi dalle 22.00 alle 05.00 del mattino sul territorio nazionale. Il 31 dicembre il divieto sarà di spostarsi dalle 22.00 alle 07.00;
  • sarà sempre possibile spostarsi per motivi di lavoro e di salute (anche nelle ore notturne), per rientrate nel Comune in cui si ha la residenza, per rientrare nella casa in cui si ha il domicilio o in cui si abita con continuità o periodicità;
  • da e per l’estero: per i turisti che andranno all’estero o arriveranno in Italia tra il 21 dicembre e il 6 gennaio è prevista la quarantena al rientro o all’arrivo in Italia.

Per quello che riguarda il DPCM (03 dicembre 2020) in vigore da oggi 04 dicembre fino al 15 gennaio 2021:

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE (FRA CUI BAR, PUB, RISTORANTI, GELATERIE, PASTICCERIE):

AREA GIALLA

  • saranno aperti con consumo al tavolo dalle ore 05.00 alle 18.00 tutti i giorni;
  • ogni tavolo può ospitare al massimo 4 persone, se non sono tutte conviventi;
  • dalle 18.00 alle 22.00 è consentito l’asporto e le consegne a domicilio sono sempre garantite;

AREA ARANCIONE e AREA ROSSA

  • sono aperti dalle 05.00 alle ore 22.00 solo per l’asporto. Le consegne a domicilio sono sempre garantite.

Possono rimanere aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande delle aree di servizio situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, nei porti e negli interporti.

ALBERGHI

  • si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che si svolgano nel rispetto dei protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.
  • da oggi, venerdì 04 dicembre, fino al 06 gennaio potranno rimanere aperti fino alle 21.00;
  • dal 05 dicembre al 15 gennaio nei giorni festivi e prefestivi, sono chiusi gli esercizi commerciali all’interno dei mercati e dei centri commerciali gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.

ATTIVITÀ di SERVIZI alla PERSONA (parrucchieri, barbieri, estetiste):

  • sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.

È confermato l’obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo.

Si prevede che gli impianti nei comprensori sciistici saranno chiusi fino al 06 gennaio. A partire dal 07 gennaio gli impianti saranno aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome rivolte ad evitare aggregazioni di persone e assembramenti.