Le imprese che non sono in regola con il DURC o con l’obbligo di polizze catastrofali dal 2026 non potranno accedere agli incentivi pubblici diretti; se l’agevolazione riguarda investimenti effettuati nel territorio nazionale, decadono le imprese che delocalizzano.

Sono alcune novità contenute nel Codice degli Incentivi (Dlgs 184/2025) in vigore dal primo gennaio. In particolare, l’articolo 9 fissa le regole sull’esclusione dai benefici. Ferme restando le eventuali cause di esclusione previste dai singoli incentivi e relativi bandi, il Codice integra nuove fatti specie.

Incentivi solo con DURC regolare

Per quanto riguarda il DURC, dal 2026 sono negati gli incentivi pubblici in presenza di violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del documento. Più nel dettaglio, la concessione delle agevola zioni è disposta solo entro il termine di validità dello stesso, pari a 120 giorni. I soggetti che non hanno l’obbligo di iscrizione a INPS, INAIL e Cassa edile devono rendere un’apposita dichiarazione per attestare la regolarità contributiva. Tendenzialmente, possiamo dire che questa regola nella gran parte dei casi è già prevista dai vari bandi incentivanti, ma ora diventa una norma strutturale per la fruizione di qualsiasi incentivo.

Incentivi solo con polizza catastrofale

Sulle polizze catastrofali, la causa di esclusione riguarda tutte le imprese che non rispettano l’obbligo di contratti assicurativi a copertura dei danni, come previsto dall’art. 1 c. 101 della legge 213/2023. Quest’ultima è la norma che ha sancito l’obbligo, con entrata in vigore scaglionata. Le imprese che, pur essendo tenute, non accendono una polizza CatNat, non possono accedere agli incentivi, con alcune eccezioni. La causa di esclusione non opera nei confronti di benefici contributivi e incentivi fiscali che non prevedono attività istruttorie valutative, per i quali resta ferma l’applicazione della disciplina di settore, e quelli in materia di accisa, che a loro volta restano disciplinati dalla legislazione di settore.

Incentivi solo senza delocalizzazione

Ci sono poi regole specifiche in relazione ai benefici legati agli investimenti nel territorio nazionale: a fronte di una delocalizzazione in favore di un’altra unità produttiva situata in ambito nazionale, UE o Spazio Economico Europeo, può scattare la decadenza dall’incentivo se avviene verso un’area non ri compresa da un beneficio legato a una specifica parte del territorio nazionale. E comunque, entro cinque anni dalla concessione dell’agevolazione. Se invece la delocalizzazione avviene fuori dall’Unione Europea, è sempre prevista la decadenza dall’incentivo se l’opera zione avviene entro cinque anni, che salgono a dieci per le grandi imprese.

Le altre cause di decadenza

Ecco infine quali sono le altre cause di decadenza:

  • fattispecie previste dal codice antimafia (articolo 67 e arti colo 84, comma 4) e dalle misure di prevenzione antimafia di cui al decreto legislativo 159/2011;
  • sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del dlgs 231/2001, o altre sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
  • condanna legali rappresentanti o amministratori con sen tenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, limitatamente ai reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto. L’amministrazione deve chiedere il certificato penale al casellario giudiziario. Decorsi 20 giorni, oppure immediatamente nei casi di urgenza, le amministra zioni procedono anche in assenza del casellario ma conce dono le agevolazioni sotto condizione risolutiva. La preclusione, in ogni caso, non opera quando il reato è stato depenalizzato, è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di pena accessoria perpetua dichiarata estinta, reato dichiarato estinto dopo la condanna, revoca della condanna.