Risorse fino a 400 miliardi di euro per sostenere la liquidità di imprese e professionisti attraverso il Fondo centrale di garanzia PMI e le garanzie rilasciate da SACE, sospensione di pagamenti fiscali e contributivi, differimento al 30 aprile del termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare le CU, nuove misure per assicurare la continuità aziendale, nonché l’ampliamento dell’ambito di intervento della disciplina golden power nei settori di rilevanza strategica nazionale. Sono questi alcuni dei principali interventi previsti dal decreto Liquidità (D.L. n. 23 del 2020) pubblicato in Gazzetta Ufficiale

SCARICA IL DPCM DPCM 08.04.2020

Per favorire la ripresa economico finanziaria del Paese è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 8 aprile 2020 il decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) che introduce misure urgenti, per una valore pari a 400 miliardi di euro, in materia di accesso al credito per imprese e professionisti, supporto all’export, sostegno alla continuità delle aziende, sospensione di alcuni adempimenti fiscali, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica (golden power) e di giustiziaMisure in materia di credito

  1. La misura più rilevante per il nostro target di imprese è l’articolo 13 (Fondo Centrale di Garanzia PMI), interamente sostitutivo del precedente articolo 49 del DL “cura Italia”.

Le modifiche all’operatività del Fondo più rilevanti, rispetto a quanto era previsto dal richiamato articolo 49 del DL “cura Italia” sono:

  • l’estensione dell’operatività alle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
  • l’innalzamento della percentuale di copertura della garanzia diretta al 90% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria (previa autorizzazione della Commissione Europea) nei limiti del maggiore degli importi definiti nel comma 1, lettera c) (25% del fatturato annuo riferiti al 2019; doppio dei costi del personale riferiti all’anno 2019);
  • la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata al 100% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90%. La riassicurazione può essere innalzata al 100% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non prevedano il pagamento di un premio per il rischio di credito assunto. Fino all’autorizzazione della Commissione Europea, le percentuali sono incrementate, rispettivamente, all’80% per la garanzia diretta e al 90% per la riassicurazione come previsto dal DL “cura Italia”;
  • per l’accesso al Fondo andranno presentati solo i dati del modulo economico-finanziari;
  • la garanzia è concessa anche in favore di imprese che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, secondo le vigenti disposizioni impartite dalla Banca d’Italia, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020. La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale o che hanno stipulato accordi di ristrutturazione. Restano, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria;
  • sono ammissibili alla garanzia del Fondo (previa autorizzazione della Commissione Europea) con copertura al 100% sia in garanzia diretta sia in riassicurazione, i nuovi finanziamenti in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, attestata da dichiarazione autocertificata, recanti le seguenti caratteristiche:
    • inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e durata fino a 72 mesi;
    • importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, come autocertificazione (comunque, non superiore a 25.000,00 euro).

Il tasso di interesse da applicare al finanziamento garantito deve essere contenuto in un cap determinato sulla base dei parametri indicati dal decreto.

Il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo e il soggetto finanziatore potrà pertanto erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo medesimo;

  • il Fondo potrà concedere una garanzia del 90%, cumulabile con altra garanzia a copertura del residuo 10%, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie, in favore delle imprese con ricavi non superiore a 3.200.000 euro, danneggiate dall’emergenza COVID-19 come risultante da autodichiarazione, per finanziamenti contenuti nella misura di un importo non superiore al 25% dei ricavi (max 800.000 euro) del soggetto beneficiario;
  • la garanzia del Fondo potrà essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020;
  • è stata definitivamente cancellata la possibilità, per le Regioni in cui ancora è presente, di ricorrere alla limitazione di accesso alla garanzia di cui alla c.d. “lettera r” del Decreto Bassanini;
  • nei casi in cui la documentazione antimafia non sia immediatamente acquisibile mediante consultazione della banca dati nazionale unica, la garanzia potrà essere comunque rilasciata immediatamente sotto condizione risolutiva, con eventuale revoca successiva della agevolazione all’impresa (in misura dell’ESL calcolata sul valore del finanziamento), mantenendo l’efficacia della garanzia in favore dell’intermediario.
  1. L’Art. 11 (Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito) estende a tutto il territorio nazionale – dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020 – prevedendo la sospensione dei termini di scadenza di vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del decreto, e di ogni altro atto avente efficacia esecutiva. Con riguardo agli assegni bancari e postali, si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario. Ciò non impedisce ai beneficiari, che desiderino e siano in grado di farlo, di presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione. Il titolo continua pertanto a essere pagabile dal trattario nel giorno di presentazione qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del traente. Tuttavia, nell’ipotesi di difetto di provvista, varrà anche per il traente la sospensione della presentazione con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell’assegno. In tale contesto non verrà quindi inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione. Tutti gli elementi necessari per determinare la possibilità o meno di procedere al pagamento del titolo (quali, ad esempio, la disponibilità dei fondi, la mancanza di autorizzazione) nonché quelli da considerare per ulteriori azioni (es. protestabilità o meno), dovranno essere valutati al termine del periodo di sospensione. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente. La norma, in sostanza, estende a tutto il territorio nazionale quanto previsto dall’art. 10 del DL n. 23/20 per l’originaria “zona rossa” dell’emergenza coronavirus, che viene abrogato, fermi restando gli effetti prodotti nel periodo compreso tra il 22 febbraio 2020 e l’8 marzo 2020, chiarendo con interpretazione autentica, il contenuto dell’articolo abrogato con specifico riferimento agli assegni bancari e postali, a beneficio di tutti gli attori coinvolti nell’utilizzo e nella gestione di tali titoli di credito (banche, Poste, pubblici ufficiali incaricati di elevare il protesto, traenti e beneficiari degli assegni).
  1. Risponde a quanto richiesto dalla Confederazione la previsione dell’art. 12 (Mutui prima casa – Fondo Gasparrini) finalizzata a chiarire l’ambito della nozione di lavoratori autonomi che hanno accesso al Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”, secondo la disciplina di cui all’art. 54 del precedente decreto-legge n. 18 del 2020, ricomprendendovi anche le ditte individuali e gli artigiani. Ciò è chiarito nella relazione illustrativa del decreto-legge ancorché – presumibilmente per mero errore materiale dovuto alla concitata emanazione del provvedimento, che verrà probabilmente corretto nelle prossime ore – non risultano corretti i rinvii normativi al citato decreto-legge n. 18/2020.
  1. Un’altra misura rilevante introdotta dal provvedimento – seppur di minore rilevanza per il nostro mondo – è la concessione, da parte di SACE, fino al 31 dicembre 2020, di garanzie in favore delle banche e degli altri operatori finanziari nazionali e internazionali, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese colpite dall’emergenza COVID-19 (art. 1). Potranno beneficiare della garanzia SACE le imprese di qualsiasi dimensione, con il vincolo per le imprese che rientrano nei parametri definiti per le PMI (cui sono riservati 30 mld) di aver prima esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere le coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI. Le imprese beneficiarie dovranno inoltre assumere l’impegno di non distribuire dividendi nel 2020 e di mantenere i livelli occupazionali definiti mediante accordi sindacali.

La garanzia a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, fornita da SACE copre nuovi finanziamenti concessi all’impresa successivamente all’entrata in vigore del decreto, per capitale, oltre agli interessi e oneri accessori fino all’importo massimo garantito, erogati entro il 31 dicembre 2020, di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi, entro i seguenti limiti di importo (secondo i parametri indicati dal su richiamato temporary framework):

  • 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale;
  • il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio.

Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia.

La percentuale massima di garanzia è pari al:

  • 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro.

Per imprese con fatturato superiore la garanzia è a scalare fino al 70%. È prevista, inoltre, una procedura “semplificata” per il rilascio della garanzia in favore di imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con un ammontare del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ed è rimessa a un successivo decreto attuativo del Ministro dellEeconomia la disciplina delle modalità operative ed eventuali elementi e requisiti integrativi.

Misure in materia fiscale

  1. Si prevede all’art. 18 la sospensione dei versamenti delle ritenute operate ai dipendenti ai sensi degli artt. 23 e 24 del TUIR, dell’IVA e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi Inail per i mesi di aprile e maggio 2020 per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che: 
  • hanno ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro (da verificare nel 2019) e presentano una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019;
  • hanno ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro (da verificare nel 2019) e presentano una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019;
  • hanno intrapreso l’esercizio dell’impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2019.

La sospensione si applica, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi del 2019, ai soggetti che hanno sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza fermo restando che devono aver subìto una riduzione di fatturato e corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.

I versamenti sospesi vanno effettuati entro il 30 giugno 2020 o mediante rateazione in 5 rate a decorrere dal mese di giugno 2020.

  1. I lavoratori autonomi che nel 2019 hanno avuto ricavi/compensi non superiori a 400.000 euro, possono chiedere al sostituto di non assoggettare a ritenuta d’acconto i compensi del periodo 17 marzo 2020-31 maggio 2020, se nel mese precedente non abbiano avuto lavoratori dipendenti. Il versamento avviene entro il 31 luglio 2020 in unica soluzione (o 5 rate) (art. 19).
  1. Si consente ai Caf e ai professionisti abilitati la gestione a distanza dell’attività di assistenza fiscale o di assistenza per la predisposizione del 730 con modalità telematiche acquisendo la delega sottoscritta o non sottoscritta (tramite autorizzazione resa con altri mezzi) dal contribuente con le medesime modalità telematiche. Le misure adottate, intese a consentire ai contribuenti di richiedere benefici e assolvere agli obblighi dichiarativi, evitando loro di spostarsi dalle proprie abitazioni, debbono però essere tempestivamente regolarizzate alla cessazione dell’attuale periodo di emergenza (art. 25).
  1. Le spese ammesse al credito d’imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (di cui all’art. 64, DL n. 18/2020) sono estese a quelle relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti. Il credito d’imposta è attribuito a ciascun beneficiario, fino all’importo massimo di 20.000 euro, nella misura del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, (art. 30) nel limite di spesa fissato in 50 milioni di euro.
  1. Sono previste, infine, una serie di norme sulle quali ci saranno comunicazioni specifiche quali:
  • la non applicazione delle sanzioni, per il 2020, nel caso in cui, in sede di versamento dell’acconto dell’IRPEF, IRES e IRAP, ci sia uno scostamento non superiore al 20% rispetto a quanto effettivamente dovuto (art. 20);
  • la regolarizzazione dei versamenti in scadenza il 20 marzo (termine così posticipato dal 16 marzo 2020), se eseguiti entro il 16 aprile 2020 (art. 21);
  • il differimento del termine di consegna delle Certificazioni Uniche ai dipendenti e lavoratori autonomi da parte dei sostituti al 30 aprile 2020, termine entro il quale può esserne effettuata la trasmissione all’Agenzia delle entrate, senza applicazione di sanzioni e interessi (art. 22);
  • la proroga della validità dei DURC fiscali, emessi dall’Agenzia delle entrate entro il 29 febbraio 2020, al 30 giugno 2020 (art. 23); 
  • la sospensione di alcuni termini fino al 31 dicembre 2020 per non far decadere dal “beneficio prima casa” i soggetti potenzialmente interessati (art. 24); 
  • alcune semplificazioni in materia di bollo sulle fatture elettroniche (art. 26); 
  • agevolazioni della digitalizzazione degli atti giudiziari la cui controversia è stata avviata dalle parti con modalità cartacee, prevedendo l’obbligo per dette parti di depositare gli atti successivi e notificare i provvedimenti giurisdizionali tramite modalità telematiche (art. 29); 
  • la proroga ulteriore del termine processuale in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria all’11 maggio 2020 (art. 36).

Misure in materia di Codice della crisi di impresa

Alcuni articoli – da art. 5 ad art. 11 – sono tesi a evitare lo stato di crisi o il fallimento delle imprese entrate in difficoltà finanziarie a seguito dell’emergenza coronavirus. Tra le misure positive quelle relative alla proroga dell’entrata in vigore del Codice della crisi di impresa, in linea con le richieste confederali, ad esempio, quelle relative alle “procedure di allerta”. Si prevede:

  1. il rinvio dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa al 1° settembre 2021 (art. 5 – prevista originariamente per il 16 agosto 2020). La proroga, tuttavia, non riguarda tutte le disposizioni del Codice della crisi. Viene, infatti, confermata l’entrata in vigore di alcune disposizioni, tra le quali quelle relative agli assetti organizzativi dell’impresa (artt. 375 e 378); alla responsabilità degli amministratori (art. 378); alla nomina degli organi di controllo (art. 379).

Per quello che riguarda la nomina degli organi di controllo, tale nomina deve essere effettuata entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019, termine prorogato di ulteriori 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio dall’art. 106 del DL Cura Italia – A.S. 1766 all’esame oggi dell’Aula del Senato e che sarà poi trasmesso alla Camera;

  1. la sospensione dell’applicazione della responsabilità degli amministratori fino al 31 dicembre 2020 (art. 6) per gestione non conservativa della società (art. 286 c.c.) che opera in caso di riduzione del capitale per perdite e di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale. Inoltre, analogamente non si applica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale;
  1. si consente alle imprese che prima della crisi si trovavano in una situazione di regolare continuità di conservare tale prospettiva pure nel bilancio 2020, al fine di evitare che l’attuale crisi economica possa pregiudicare la sopravvivenza delle imprese che erano “sane” prima del coronavirus. In particolare si prevede, in via temporanea, che, per il bilancio del 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio chiuso prima del 23 febbraio 2020. La disposizione si applica anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati (art. 7);
  1. un incentivo al finanziamento delle imprese da parte dei soci stabilendo che, fino al 31 dicembre 2020, non si applicano a tali finanziamenti le norme del codice civile che sanzionano i c.d. fenomeni sottocapitalizzazione nominale (art. 8), e cioè di quelle situazioni in cui la società dispone dei mezzi per l’esercizio dell’impresa, ma questi sono in minima parte imputati a capitale, perché risultano per lo più concessi sotto forma di finanziamento (artt. 2467 e 2497-quinquies c.c.);
  1. in materia di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione consentendo al debitore di proseguire nei tentativi di soluzione della crisi alternativi al fallimento, avviati prima della crisi del coronavirus:
  • vengono dichiarati improcedibili tutti i ricorsi per fallimento depositati tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 così come i ricorsi per l’accertamento dello stato d’insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa o all’amministrazione straordinaria;
  • viene introdotto un nuovo termine di 90 giorni di cui si può avvalere il debitore che abbia ottenuto la possibilità di presentare il concordato “in bianco”, specificando i motivi – legati all’emergenza coronavirus – che rendono necessaria l’ulteriore proroga per la presentazione dei documenti del concordato. Analogo termine è concesso nei casi di accordo di ristrutturazione dei debiti;
  • vengono prorogati – in via transitoria – una serie di termini procedimentali:

a) di sei mesi i termini di adempimento dei concordati e degli accordi che abbiano già avuto l’omologa del tribunale prima dell’emergenza e che scadono tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020;

b) per i concordati e gli accordi che non abbiano ancora ottenuto l’omologa del tribunale alla data del 23 febbraio 2020, il debitore potrà o ottenere dal tribunale un nuovo termine per elaborare ex novo una proposta di concordato o un accordo di ristrutturazione; oppure potrà modificare unilateralmente i termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell’accordo;

  1. sono improcedibili (art. 10) tutti i ricorsi (nell’ambito di dichiarazioni di fallimento e dello stato di insolvenza) depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020. Tale disposizione è volta a sottrarre le imprese a procedimenti finalizzati all’apertura di fallimento e di procedure fondate sullo stato di insolvenza in quanto tali difficoltà potrebbero essere state determinate da fattori esogeni e straordinari con il pericolo di dispersione del patrimonio produttivo.

Misure in materia di lavoro

  1. L’art. 35 interviene relativamente alle modalità procedurali dell’INPS semplificando, ed auspicabilmente risolvendo, le criticità delle ultime settimane. Fino al termine dello stato di emergenza, l’INPS è autorizzato a rilasciare i PIN con modalità semplificata acquisendo telematicamente gli elementi necessari all’identificazione del richiedente, ferma restando la verifica del riconoscimento una volta cessata l’attuale situazione emergenziale;
  1. l’art. 41 estende l’applicabilità degli strumenti di integrazione salariale (Cassa integrazione salariale ordinaria, assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga – artt. 19 e 22 del DL 18/2020), ai lavoratori assunti dal 24 febbraio e fino al 17 marzo 2020, recependo una richiesta confederale.

Conseguentemente, i trattamenti di sostegno al reddito con causale COVID-19 potranno riguardare anche il personale assunto, fino al 17 marzo 2020, dopo il termine di decorrenza per la loro concessione, fissato dalle disposizioni in esame al 23 febbraio 2020. La norma in questione non riguarda invece gli artt. 20 e 21 del DL 18/2020 in quanto disposizioni concernenti la concessione dei trattamenti con la causale COVID-19 in sostituzione dei trattamenti già in corso presso le imprese beneficiarie di Cassa integrazione straordinaria e assegno di solidarietà, e pertanto diretti a tutelare il personale già in forza al momento dell’entrata in vigore del predetto decreto (17 marzo u.s.).

Si prevede, infine, l’esenzione dall’imposta di bollo delle domande di Cassa integrazione in deroga alle Regioni.